Antenne e Diritto
Il diritto d'antenna
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le installazioni devono essere eseguite in conformità alle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 2295 del 3 agosto 1928;
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le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi;
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il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione anche se questo comporta la rimozione oppure il diverso collocamento dell'aereo senza essere tenuto a versare all'utente dell'aereo stesso alcuna indennità; a tal fine, il proprietario deve però avvertire preventivamente l'utente che deve provvedere, a propria cura e proprie spese, a rimuovere o collocare diversamente l'aereo. Il D.P.R. 156 del 29 marzo 1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni») attribuisce agli impianti di telecomunicazioni e alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti il carattere di pubblica utilità (art. 231), stabilisce che per tali impianti i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto; inoltre, vieta al proprietario o al condomino di opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni e al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini, escludendo altresì il diritto di richiedere un'indennità (art. 232). Infine, stabilisce che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso (art. 397), prevedendo però che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono neppure arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.